Ordine degli ingegneri Catania

La gestione della segnalazione da parte dei dipendenti è a carico del RPC, in conformità alle previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti, e tiene conto delle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” di cui alla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.
Relativamente alla gestione delle segnalazioni, si allega qui di seguito il “modulo” e si rappresenta che:
• Lo stesso va compilato in ogni sua parte ed inviato all’attenzione del RPC, secondo le modalità indicate nel modello stesso o in busta chiusa, specificando sulla busta “RISERVATA”.
• L’indirizzo cui inviare la segnalazione è:
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
Dott. Paolo Vaccarp (RPCT)
Viale Vincenzo Giuffrida 202
95128 Catania
• Se la segnalazione riguarda condotte illecite dello stesso RPC, la stessa va inoltrata direttamente ad ANAC utilizzando l’apposito modulo presente sul sito dell’Autorità www.anticorruzione.it (Amministrazione Trasparente – altri contenuti – corruzione – segnalazioni di illecito – whistleblower).

Segnalazioni-del-Dipendente

Il D.Lgs. 97/2016, in vigore dal 23/6/2016, di modifica della L. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”) e del D.Lgs. 33/2013 (c.d. “Decreto Trasparenza”), ed il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (“Nuovo PNA”) pubblicato da ANAC nello scorso agosto 2016, hanno ridisegnato l’assetto degli obblighi sulla trasparenza e delle misure anticorruzione che i soggetti destinatari devono porre in essere, fra i quali rientrano anche gli Ordini con specifiche previsioni.

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI (Legge n. 241/90) La materia relativa al diritto di accesso agli atti è regolamentata dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla legge del 18 giugno 2009 n. 69, nonché dal suo regolamento di attuazione (DPR n.184 del 12 aprile 2006), emanato a norma dell’art.23 della L.15/2005. In particolare, al capo V della legge 241/90 (art.22 e seguenti) sono definiti i principi, l’ambito d’applicazione e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Cosa si intende per documento amministrativo Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 (così come con modificato e integrato dalla Legge 15/2005) è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

Cosa significa accedere ad un documento amministrativo Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni (bolli, diritti di ricerca, ecc.).

Quando è possibile/utile utilizzare la Legge 241/90 Per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.); per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli; sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione; acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo; conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione; conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E’ molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione richiesta.

Che cosa è il diritto di accesso È il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90, “al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’. Chi può esercitare il diritto di accesso Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante” nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell’art. 9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche “alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi’’. E’ possibile intervenire nei seguenti modi: – presa di visione degli atti del procedimento, salvo che nei casi in cui i documenti siano coperti da segreto di Stato ed in tutti gli altri casi in cui vi sia segreto o divieto di divulgazione (secondo il nostro ordinamento); – presentazione di documenti e di memorie scritte che dovranno obbligatoriamente venire valutate dall’amministrazione. In entrambi i casi l’amministrazione provvederà a: – fornire l’indicazione di dove poter trovare la pubblicazione delle notizie richieste; – esibire il/ documento/i richiesti; – rilasciare copia integrale o estratti significativi. E’ possibile che l’amministrazione preveda altre modalità di accesso, oltre quelle descritte. E’ inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.

Quanto tempo ha l’amministrazione per rispondere La Legge 241/90 prevede che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, con apposita disciplina, e laddove non abbiano provveduto in tal senso, il termine è di 90 giorni (Legge 15/2005). I termini devono essere calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione). Qualora il cittadino non avesse individuato ed indirizzato l’istanza all’ufficio competente, sarà questo stesso a dover trasmettere la domanda al soggetto giusto. Di questa trasmissione è data comunque comunicazione all’interessato. (cfr DPR 352/92 art 4 comma 3).

Autocertificazione Grande importanza viene data anche all’autocertificazione: è infatti previsto che – nel caso in cui l’interessato lo dichiari – fatti, stati e qualità attestati in documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni debbano venire acquisiti d’ufficio presso le amministrazioni depositarie. La dichiarazione dell’interessato è richiesta solo per l’acquisizione di elementi necessari per la ricerca dei documenti.

Il d.lgs. n. 97/2016 ha modificato il d.lgs. n. 33/2013 (decreto trasparenza) introducendo una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of Information Act (c.d. FOIA). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge, richiamati all’art. 5-bis del citato d.lgs. n. 33/2013.

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell’articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto consente di accedere, fatte salve le previste eccezioni, non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione ma anche ai dati e ai documenti per i quali tale obbligo non è previsto. La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65, mediante invio della richiesta a:

Indicazione ufficio preposto

Segreteria – Ordine Ingegneri Catania

Via mail:

[email protected]

Oppure, via posta ordinaria, all’indirizzo:

Ufficio Segreteria – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

Via Vincenzo Giuffrida n. 202, 95100 Catania

Recapiti telefonici

Tel: +39 095 436267 / 436547

L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio Segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali. Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato. Avverso la decisione dell’ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

L’accesso civico, previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Ente è tenuto a pubblicare nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e/o sostenuta da un interesse qualificato ed è soddisfatta entro 30 giorni dalla richiesta, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del dato o informazione e mediante contestuale trasmissione o comunicazione dell’avvenuta pubblicazione al richiedente. In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (art. 2, 9bis L. n. 241/1990) e il riscontro deve essere dato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. La richiesta di accesso civico può essere presentata via e-mail al Referente Territoriale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) tramite l’indirizzo [email protected]; tel: +39 095 436267. Il RPCT nominato con delibera di cui al verbale n. 17 del 26/05/2015 è il consigliere dott. ing. Giuseppe Marano. Il titolare del potere sostituivo in materia di richiesta di accesso civico, è il Presidente dell’Ordine territoriale di Catania Prof. Ing. Santi Maria Cascone (e-mail: [email protected]; tel: +39 095 436267).

Art.5 D.Lgs. n. 33_2013

MODELLO SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE_DIPENDENTE