CERTIFICATO di ISCRIZIONE all’ALBO (valido e utilizzabile esclusivamente nei rapporti tra privati)
E’ possibile richiedere un certificato di iscrizione all’albo esclusivamente tramite il proprio profilo nel sito dell’Ordine, alla sezione ‘certificati’. E’ necessario registrarsi.
In circa 48 ore, un alert vi avviserà del certificato da scaricare.
AUTOCERTIFICAZIONE (obbligatoria per gli organi della pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi)
La Legge di Stabilità 2012 prevede l’obbligo di autocertificazione nei confronti di organi della pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi.
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STRALCIO CERTIFICAZIONI
LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita’ 2012). (11G0234) (GU n. 265 del 14-11-2011 – Suppl. Ordinario n. 234)
Art. 15. (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (D.P.R. 445 del 2000).
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“»;
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (L)»