Si comunica che il 27 agosto 2016 (art. 7 del D.M. 5 agosto 2011) e’ scaduto il primo quinquennio di riferimento per l’aggiornamento necessario a conservare il ruolo di ‘professionista antincendio’, ai sensi e per gli effetti del D.M. 5/08/2011 (“Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’artico/o 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139″).
Come gia’ comunicato dal nostro Ordine nell’Avviso agli iscritti n.82/2016, il Consiglio Nazionale Ingegneri ha inviato la circolare n.787/2016 nella quale si precisano le procedure in capo agli Ordini professionali di provvedere a confermare la sospensione del professionista che non ha completato l’aggiornamento necessario a conservare il ruolo di ‘professionista antincendio.
Pertanto ai sensi dell’art.6, comma 4, del DM 5 agosto 2011, spetta agli Ordini provinciali “aggiornare gli elenchi di cui al comma 1, anche mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell’iscrizione“; Mentre, ai sensi dell’art.7, comma 2, del DM 5 agosto 2011, “In caso di inadempienza di quanto previsto … il professionista e’ sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento“.
Ne deriva che tutti i Colleghi inseriti nell’elenco dei professionisti antincendio che non hanno maturato le 40 ore previste dal DM 5 agosto 2011, sono impossibilitati a mantenere la specifica qualifica di professionista antincendio; pertanto l’Ordine provvedera’, ai sensi dell’art.7, comma 2, del DM 5 agosto 2011, a sospendere dagli elenchi i professionisti sino ad avvenuto adempimento; tale adempimento dovra’ essere comunicato all’Ordine a cura del professionista stesso.
Si sottolinea che l’eventuale esercizio dell’attivita’ professionale nel settore, in carenza del necessario aggiornamento di 40 ore, costituisce, qualora accertato, infrazione al Codice deontologico di Categoria.