Codice Deontologico

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI

approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 3 giugno 2014

CAPO I

PARTE GENERALE

Art. 1 – Principi generali

1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti
emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario.
1.2 Le prestazioni professionali dell’ingegnere devono essere svolte tenendo conto della
tutela della vita e della salute dell’uomo.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

2.1 Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell’albo, in
qualunque forma gli stessi svolgano l’attività di ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori
e interessi generali connessi all’esercizio professionale e del decoro della professione.
2.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far
rispettare
il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di
prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.
2.3 Il rispetto delle presenti norme é dovuto anche per prestazioni rese all’estero, unitamente
al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la
prestazione professionale.

CAPO II

DOVERI GENERALI

Art. 3 - Doveri dell’ingegnere

3.1 L’ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.
3.2 L’ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter
rispondere degli atti professionali svolti.
3.3 L’ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e
deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza
e qualità della prestazione.
3.4 L’ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto
a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.
3.5 Costituisce infrazione disciplinare l’evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.

Art. 4 - Correttezza

4.1 L’ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui
ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non
avere adeguati mezzi ed organizzazione per l’adempimento degli impegni assuntI.
4.2 L’ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non
sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme
vigenti non le possono svolgere.
4.3 Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’ingegnere che agevoli, o,
in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi
l’esercizio abusivo dell’attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare
benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio.
4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall’ingegnere deve essere
Preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.
4.5 L’ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli
dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto
autorizzazione alla riscossione.
4.6 L’ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in
caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano
pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.
4.7 L’ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell’attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando
possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni
illecite e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità.

Art. 5 - Legalità

5.1 Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di
titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.
5.2 Il comportamento dell’ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di
requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi
costituisce violazione disciplinare.
5.3 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni
forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti ed in particolare a quelli a qualunque titolo
collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art. 6 - Riservatezza

6.1 L’ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte
nell’esecuzione dell’incarico professionale.
6.2 L’ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a
coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

7.1 L’ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le
proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della
legislazione,
e dello stato dell’arte della cultura professionale.
7.2 L’ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo
i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

Art. 8 - Assicurazione professionale

8.1 Nei casi previsti dalla legge l’ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare
idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
8.2 L’ingegnere, al momento dell’assunzione dell’incarico, è tenuto a rendere noti al
committente
gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

Art. 9 - Pubblicità informativa

9.1 La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare
l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i
compensi richiesti per le varie prestazioni.
9.2 Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere
equivoche, ingannevoli o denigratorie.

Art. 10 - Rapporti con il committente

10.1 L’ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la
propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

Art. 11 - Incarichi e compensi

11.1 L’ingegnereal momento dell’affidamento dell’incarico deve definire con chiarezza i termini dell’incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado
di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili
correlati o correlabili all’incarico stesso.
11.2 L’ingegnere é tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che
Possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l’entità della variazione.
11.3 La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese
spese, oneri e contributi.
11.4 L’ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari
quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.
11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli
interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro
giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni

12.1 L’incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le
prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.
12.2 L’ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che
potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.
12.3 L’ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di
rinuncia all’incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.
12.4 L’ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse
su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale,
quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità
professionale o violazione di norme di etica.
12.5 L’ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o
necessari all’espletamento dell’incarico nei termini pattuiti, quando quest’ultimo ne faccia
richiesta.

CAPO III

RAPPORTI INTERNI

Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

13.1 L’ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e
correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti
settori in cui si articola la professione.
13.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l’utilizzo di espressioni sconvenienti od
offensive negli scritti e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei
confronti delle controparti e dei terzi.
13.3 L’ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche
denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.
13.4 L’ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un
incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.
13.5 L’ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell’incarico
per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio
dell’Ordine.
13.6 In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l’ingegnere subentrante deve fare
in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.
13.7 L’ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga
senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli
la prosecuzione dell’incarico.
13.8 L’ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente
a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i
limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri
del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della collaborazione.
13.9 L’ingegnere collabora con i colleghi e li supporta, ove richiesto, nel caso subiscano pressioni
lesive della loro dignità personale e della categoria.

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

14.1 L’ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più
in generale, all’utilizzazione di una organizzazione stabile.
14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.
14.3 L’ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che
Utilizza per eseguire l’incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa;
l’ingegnere si assume la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.
14.4 L’ingegnere nell’espletare l’incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaboRazione che possa identificarsi con un subappalto non autorizzato del lavoro intellettuale o che
porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo;
14.5 L’ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima
chiarezza
e trasparenza.
14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l’ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi
condizioni di lavoro e compensi adeguati.
14.7 Nei rapporti con i tirocinanti, l’ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento
Della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle
regole deontologiche.
14.8 Parimenti l’ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso
il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi
atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il
tirocinio.

Art. 15 - Concorrenza

15.1 La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo
I principi fissati dalla normativa e dall’ordinamento comunitario.
15.2 L’ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per
ottenere incarichi professionali, come l’esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle
altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
15.3 E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati
alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma
anormalmente basso, l’ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi
di efficienza e qualità della prestazione.
15.4 L’illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

  1. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
  2. attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia
    chiarito l’effettivo apporto dei collaboratori;
  3. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro
    professionista;
  4. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni
    od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
  5. partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni
    giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi
    inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
  6. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in
    vario modo la dignità della professione.

Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria

16.1 Nel caso in cui l’attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma
associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali
devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui
nome deve essere preventivamente comunicato al committente.
16.2 Gli ingegneri che intendono esercitare l’attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità
dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall’inizio della
collaborazione.
16.3 Nel caso di associazione professionale é disciplinarmente responsabile soltanto
l’ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
16.4 La forma dell’esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti
dall’operato dell’ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell’ingegnere nell’ambito dell’attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all’Albo.

CAPO IV

RAPPORTI ESTERNI

Art. 17 – Rapporti con le istituzioni

17.1 L’ingegnere deve astenersi dall’avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli
incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non
17.2 L’ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che
Rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di
trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.
17.3 L’ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o
giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta
persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri;
non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività professionale.
Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri
derivanti da tale circostanza.

Art. 18 - Rapporti con la collettività

18.1 L’ingegnere é personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente
della tutela della collettività.

Art. 19 - Rapporti con il territorio

19.1 L’ingegnere nell’esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che
siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizza zione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.
19.2 Nella propria attività l’ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che
Vengano arrecate all’ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente
sull’equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
19.3 L’ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti
vigenti.

CAPO V

RAPPORTI CON L’ORDINE

Art. 20 – Rapporti con l’Ordine e con gli organismi di autogoverno

20.1 L’appartenenza dell’ingegnere all’Ordine professionale comporta il dovere di collaborare
con il Consiglio dell’Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio
dell’Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.
20.2 L’ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici
dovuti nei confronti dell’Ordine.
20.3 L’ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine, se assunte
nell’esercizio delle relative competenze istituzionali.
20.4 L’ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte
dell’Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:

a) comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza
su segnalazione dello stesso o di altri organismi;

b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;

c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal
Consiglio o da altro organismo nominante;

d) prestare la propria opera in forma continuativa per l’intera durata del mandato, seguendo
assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando
al Consiglio dell’Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle
quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento dell’incarico comunque ricevuto;

e) presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere
l’impegno assunto;

f) controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

CAPO VI

INCOMPATIBILITA’

Art. 21 – Incompatibilità

21.1 L’ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro
siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
21.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel
caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio
Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o
Al decoro dell’ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata
comunicata agli iscritti tempestivamente.
21.3 Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l’ingegnere che rediga o abbia
redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici
d’iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d’attuazione deve astenersi,
dal momento dell’incarico fino all’approvazione, dall’accettare da committenti privati incarichi
professionali inerenti l’area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte
dell’amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il
redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.
21.4 L’ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque
Non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti
del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista
di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
21.5 L’ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle
procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal
concorrere alle medesime.
21.6 L’ingegnere si deve astenere dall’assumere incarichi nei seguenti casi:

a) posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa)
un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione
professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l’obiettività del
giudizio;

b) esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza
autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);

c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione,
modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature,
costruzioni e strutture per i quali riceva l’incarico di omologazione o collaudo.

Art. 22 – Sanzioni

22.1 La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente
Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale.

CAPO VII

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Il presente Codice, con il relativo Regolamento di Attuazione:

a) è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati;

b) è pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell’Ordine, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli
Ingegneri.


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