Art. 36 – L.R. 22.02.2019, n. 1 – Emendamento presentato dagli Ordini degli Ingegneri di Catania, Ragusa e Trapani
L’art. 36 della L.R. 1/2019 è stato emanato per garantire la certezza dei pagamenti ai professionisti che sottoscrivono gli elaborati tecnici presentati alla pubblica amministrazione per conto di privati cittadini o delle imprese al fine del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi.
Dalla sua entrata in vigore, la norma ha funzionato e funziona benissimo e ne riconosciamo pienamente la validità per l’azione di tutela che svolge nei confronti dei professionisti per il pagamento delle loro spettanze economiche a fronte delle prestazioni professionali rese ai loro committenti.
In sintesi, l’art. 36 prevede i seguenti obblighi:
- Allegare all’istanza la lettera di affidameto dell’incarico sottoscritta dal richiedente in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 (comma 1);
- Al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, l’amministrazione acquisisce la dichiarazione del professionista attestante “il pagamento delle correlate spettanze” da parte del committente (comma 2);
- La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo.
Abbiamo ravvisato un conflitto tra il comma 2 dell’art. 36 e l’applicazione della legge che regola il Superbonus 110% ed insieme agli Ordini degli Ingegneri di Ragusa e di Trapani abbiamo proposto un emendamento che prevede la deroga ai commi 2 e 3, limitatamente ai soli interventi relativi alla fruizione del Superbonus 110%, le cui ragioini sono riportate nella allegata nota di chiarimento.
L’emendamento è stato approvato dalla IV Commissione legislativa della Regione Siciliana.